Immigrazione: Permessi di soggiorno, visti d’ingresso in Italia, asilo.
In un mondo aperto all’integrazione tra popoli, riveste un ruolo importante il tema dell’immigrazione e quelli dei Permessi di soggiorno, visti d’ingresso e asilo, nonché conoscenze dei requisiti e delle modalità di controllo della Polizia di Stato.
Ma vediamo specificamente tutti questi argomenti nel presente articolo, al fine di conoscere tutte le informazioni necessarie per poter entrare e vive regolarmente in Italia.
– FASE GENETICA DEL PDS
A. COME SI PUÒ ENTRARE IN ITALIA? IL VISTO D’INGRESSO
Per entrare in Italia, uno straniero ha bisogno di un’autorizzazione. Questa può essere emessa in maniera specifica con il cd. Visto d’ingresso, oppure può essere automatica in ragione della provenienza del soggetto che varca i confini.
In effetti il visto occorre per i cittadini extra Ue che vogliono entrare nel territorio nazionale. I cittadini conunitari, invece, in base al Trattato di Schengen possono viaggiare per i singoli Paesi UE liberamente.
I cittadini comunitari sono quelle persone che possiedono la cittadinanza in uno degli Stati membri della Comunità Europea (es.: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria). Gli extra-comunitari sono invece gli stranieri provenienti da Stati non appartenenti all’Unione Europea.
B. IL PERMESSO DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno è un documento legittimante che consente l’ingresso e la permanenza in Italia. Esso rappresenta il titolo necessario e sufficiente, attribuito allo straniero extra UE, per poter restare in Italia. Presuppone quindi l’ingresso regolare con visto valido
Esso è di due tipi: quello con una scadenza; quello llimitato (il cd. permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo).
– Quali sono i requisiti per ottenere il permesso di soggiornare?
La legge prevede specifiche condizioni e requisiti per ottenere il diritto a restare in Italia:
- il possesso di un visto d’ingresso (cioè motivo legittimo e la conseguente autorizzazione ad entrare nel territorio nazionale) e relativa entrata in Italia in manieria e regolare:
- un ingresso regolare, in base ai requisiti previsti dalla legge (cfr. art.4 d.lgs. n.286/98 e successive modifiche, -Testo Unico sull’Immigrazione)
- la presentazione della richiesta del permesso entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso (come previsto nell’art.5, comma 2, T.U. Immig.).
- Il possesso di un valido documento di identità o passaporto che consenta i viaggi all’estero, secondo la normativa internazionale in vigore;
- Presenza di motivi che autorizzino la permanenza per un dato periodonon Italia e relativi documenti che provano lo scopo e le condizioni del soggiorno.
- Dotazione di mezzi economici adeguati e sufficienti per il soggiorno ed alle spese di ritorno nel Paese di provenienza o di transito verso uno Stato terzo;
- Requisiti soggettivi: 1. Persona non pericolosa per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; 2. Assenza di condanne, anche con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall’art.380, commi 1 e 2 del cpp, (segnatamente: reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, la contraffazione, la tutela dei marchi e dei diritti d’autore, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia, ecc. ).
– Quali sono i tipi di PdS?
I permessi di soggiorno sono:
A. Il PdS per motivi di lavoro subordinato (è necessario accedere alla quote di ingresso con il cd. decreto flussi)
B. I PdS per motivi di lavoro autonomo
C. Quello legato a motivi di famiglia
D. Quelli per motivi di studio, per motivi religiosi
E. Il PdS per attività sportiva o per cure mediche
F. Quello per assistenza minori ex art. 31
G. Gli altri:
Il permesso di soggiorno per MINORI IN STATO DI ABBANDONO; per ASSISTENZA MINORE;
Il pds per MOTIVI UMANITARI / PROTEZIONE SUSSIDIARIA e quello per RICHIESTA ASILO – ASILO POLITICO
Come puoi richiedere il permesso?
Può essere richiesto pagando il bollettino specifico per permesso di soggiorno con importo variabile in base alla sua durata:
- € 40,00 per i documenti di durata da tre mesi a un anno
- € 50,00 per quelli di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni
- € 100,00 per il rilascio per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett.a) del T.U. Immigrazione
Per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico occorre versare l’importo di euro 30,00 per l’invio del kit postale; 16,00 euro (marca da bollo da applicare sul modulo 1 presente nel kit postale).
Gli altri costi necessari per il rilascio del pds sono quelli legati al contributo di importo variabile in base alla durata del permesso richiesto.
Il pagamento degli importi avviene mediante il bollettino presente all’interno del kit postale.
Nessun pagamento del contributo ulteriore va corrisposto nei casi di asilo politico, protezione sussidiaria; per i
minori, compresi quelli arrivati per ricongiungimento familiare ex art. 31; altre situazioni particolari come gli stranieri sogiornanti per cure mediche.
I DOCUMENTI OCCORRENTI PER OTTENERE IL PDS:
1) MARCA DA BOLLO DA 16 EURO.
2) FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO
3) FOTO TESSERE
4) IN CASO DI RINNOVO OCCORRE IL PDS IN ORIGINALE
5) CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L’ATTUALE ABITAZIONE (RESIDENZA, DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ, CONTRATTO DI LOCAZIONE O COMODATO GRATUITO ECC.).
DOVE FARE LA RICHIESTA DEL PDS
La richiesta del permesso di soggiorno, di nortma, può essere fatta con il kit postale oppure tramite appuntamento.
Tuttavia alcuni tipi di permessi di soggiorno vanno richiesti in Questura all’Ufficio Immigrazione.
Ad esempio essi sono:
- assistenza minore
- affidamento
- rilascio status di apolide
- Permessi di soggiorno in formato cartaceo: – minore età, – cure mediche, – cure mediche con visto dall’estero, – motivi di giustizia, – richiesta asilo politico.
Rinnovo del permesso di soggiorno. Termine temporale e modalità di richiesta.
Il rinnovo del PdS si ottiene con richiesta al Questura della provincia dove vive lo straniero da almeno 60 giorni prima della scadenza (ex art.5, comma 4, T.U. Immigrazione).
Nel caso in cui la scadenza del PdS sia intervenuta oltre i 60 giorni, senza l’apposita domanda di rinnovo, salvo l’esistenza di cause di forza maggiore, può verificarsi l’espulsione.
Per il rinnovo del permesso di soggiorno occorre dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalla legge.
La Questura nega il rinnovo del permesso, o la proroga, qualora il cittadino straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo maggiore a 6 mesi o, per i permessi di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno. Ciò vale salva l’ipotesi che l’interruzione sia dovuta all’adempimento degli obblighi militari o altri gravi motivi.
– FASE PATOLOGICA E PROBLEMATICHE DEL PDS
A) DINIEGO, REVOCA. RIMEDI E RICORSI GIUDIZIARI
Gli aspetti patologici relativi ai permessi di soggiorno o dei visti d’ingresso riguardano i casi di rigetto e diniego, revoca, sospensione, ecc.
Questi vengono adottati dalle autorità amministrative a seguito di controlli eseguiti dalla Polizia di Stato sulla presenza dei requisiti per permessi di soggiorno, visti, o verifiche sulla documentazione allegata ecc. Ma vediamoli meglio quì di seguito .
Rigetto o diniego richiesta PDS o visti d’ingresso :
Il diniego del permesso di soggiorno è il provvedimento con cui l’autorità respinge la rchiesta dell’immigrato.
Nel caso di rigetto del pds per motivi familiari o della richiesta di ricongiungimento familiare, è possibile il ricorso alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea istituita presso ogni Tribunale, competente territorialmente. Per individuare la competenza occorre tenere in considerazione il luogo in cui si trova l’Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato.
Contro i provvedimenti, incece, emanati del Questore in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento.
Il termine previsto dalla normativa è di 60 giorni dalla notifica.
Il richiedente deve pagare le spese di giustizia, in particolare il versamento del contributo unificato (€ 300,00).
Ovviamente in caso di ammissione al gratuito patrocinio nulla va pagato.
Con il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, l’autorità intima allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni, trascorsi i quali, lo straniero che si trovi ancora in Italia può ricevere un decreto di espulsione. In questo caso, lo straniero non potrà essere espulso per essersi trattenuto in Italia oltre il termine di 15 giorni.
Revoca del permesso di soggiorno:
Il provvedimento di revoca si verifica dopo l’ottenimento del PDS, quando “vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato” (art.5, comma 5, T.U. Immigrazione) oppure, “quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti (art.5, comma 6, T.U. Immigrazione). Anche in questo caso il rimedio è il ricorso al Tar entro 60 giorni dalla notifica.
– Annullamento del permesso di soggiorno
L’annullamento del pds avviene se viene accertaro che esso è stato concesso illegittimamente per mancanza originaria dei requisiti. Competente per tali provvedimenti è lo stesso Questore che ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno.
È sempre possibile il ricorso al Tar.
– ASSISTENZA PER CASI DI DINIEGO, REVOCA, ANNULLAMENTO PDS.
Se hai ricevuto un provvedimento di rigetto, annullamento o revoca del permesso di soggiorno o del visto d’ingresso o della richiesta di asilo, contattateci per capire se e come fare opporti con ricorso al Tribunale.
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INFORMAZIONI ED ASSISTENZA
Per informazioni sui visti d’ingresso, sui permessi di soggiorno, sui controlli della Polizia di Stato, sui relativi requisiti o su come contestare i provvedimenti di diniego, annullamento, ecc. puoi chiedere una Consulenza al nostro studio o ricevere assistenza legale per i ricorsi.
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