Recupero crediti ed esecuzioni
Lo Studio C&P Legal fornisce consulenza preliminare ed assistenza giudiziale nelle questione inerenti il recupero crediti, decreti ingiuntivi ed esecuzioni.
Aiuta i clienti che vantano crediti nella fase stragiudiziale, mediante l’invio di lettere di diffida e messa in mora, accordi e transazioni, o progettando piani di rientro.
In caso di mancato accordo, lo Studio procede al recupero dei crediti con procedimenti giudiziari, vagliando la soluzione più opportuna e corretta in relazione alla vicenda specifica.
Si opta per ricorsi per decreto ingiuntivo, procedimenti sommari, oppure per giudizi ordinari.
Al momento dell’ottenimento di un titolo esecutivo, proseguendo le attività recuperatorie con precetti ed azioni esecutive.
Il decreto ingiuntivo
Il procedimento monitorio è introdotto con un ricorso per decreto ingiuntivo regolamentato dagli artt. 633 e segg del c.p.c..
Si tratta di un procedimento sommario utilizzato dal creditore allorquando, attraverso documenti e prove scritte della esistenza e consistenza del credito riesce a conseguire un provvedimento (il decreto ingiuntivo) da parte del giudice, senza attaure il contraddittorio con il debitore. La partecipazione di questi è solo eventuale e successivo qualora il debitore decide di resistere con una opposizione.
In questo caso viene introdotto un giudizio di merito a cognizione piena.
Il decreto ingiuntivo a seconda dei casi, può essere emesso provvisoriamente esecutivo o può diventare tale in caso di mancata opposizione nel termine di giorni 40 dalla notifica del decreto.
Ottenuto il titolo esecutivo, il creditore può procedere al recupero dei crediti intraprendendo i procedimenti esecutivi ritenuti più opportuni.
Il procedimento sommario di cognizione
In alternativa al procedimento monitorio, nel 2009 è stato introdotto il c.d. “procedimento sommario di cognizione”, ex artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater.
Si tratta di un procedimento alternativo al giudizio ordinario idoneo a conseguire in tempi più brevi rispetto al giudizio normale un provvedimento adatto a diventare titolo esecutivo.
Il giudizio ordinario
E’ il rimedio normalmente utilizzato per accertare il diritto di credito di un soggetto ed ottenere il provvedimento di condanna al pagamento della somma dovuta dal debitore.
Il detto provvedimento è idoneo anch’esso a divenire un titolo esecutivo per intraprendere le successive procedure esecutive.
Costituisce il presupposto per il recupero giudiziale del credito.
ESECUZIONI
I procedimenti di esecuzione forzata sono quelle procedure con cui il creditore riesce a conseguire il proprio diritto di credito nei confronti del debitore.
- Espropriazione forzata: attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione, in attuazione della garanzia generale prevista dall’articolo 2740 c.c..
- Esecuzione in forma specifica: attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione.
Il Presupposto necessario per l’inizio dell’esecuzione forzata è costituito dal titolo esecutivo, seocndo quanto previsto dall’art. 474 c.p.c..
- le sentenze, i provvedimenti (come decreti ingiuntivi, ecc. ), i titoli esecutivi e titoli di crediti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- le scritture private autenticate (limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute) nonché le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge espressamente attribuisce l’efficacia esecutiva;
- gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale abilitato a riceverli.
Conseguito il titolo, il creditore procedere alla notifica unitamente all’atto di precetto, e trascorso il lasso di tempo (cd. termine dilatorio) intraprende l’azione esecutiva ritenuta più opportuna:
- espropriazione immobiliare,
- espropriazione mobiliare,
- espropriazione mobiliare presso terzi,
- espropriazione di beni indivisi,
- espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, qualora ritenga sussistente un motivo di contestazione al credito preteso da un soggetto, può contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata. Come?! Può proporre l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., ovvero quella ex art. 617 cpc .
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