Separazioni e divorzi: Trasferimenti immobili tra coniugi

I trasferimenti patrimoniali nelle separazioni e divorzi: Cessione quota immobile a coniuge

Nelle separazioni e nei divorzi è possibile prevedere i trasferimenti patrimoniali da una parte all’altra, in particolare la cessione di immobili tra i coniugi, o di una quota di essi. In questo articolo verificheremo le condizioni, l’attività dei legali e l’incidenza sulle relative parcelle per stabilire i trasferimenti di immobili nelle separazioni e nei divorzi.

Ciò è reso possibile soprattutto grazie alla sentenza n. 21761/2021 del 29 luglio 2021, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno confermato la possibilità di trasferire i beni immobili da un coniuge ad un altro o a favore dei figli senza l’obbligo di intervento di un notaio.

Questo significa che l’accordo può intercorrere tra le parti al fine di procedere con il trasferimento di un immobile, senza dover assumere un notaio apposito. Ciò rappresenta una semplificazione della procedura nonché un notevole risparmio economico per entrambe le parti coinvolte.

Ecco tutti i dettagli sull’argomento, ad esempio cosa prevede la giurisprudenza in ambito di trasferimenti patrimoniali nelle separazioni e divorzi.

Un esempio di cessione di quota di immobile al coniuge 

Questa nuova sentenza presenta la casistica secondo cui, a seguito di un divorzio, una coppia abbia proceduto a cedere il 50% della nuda proprietà degli immobili ai figli. Al momento del compromesso questi ultimi erano maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.

Grazie all’accordo previsto dalla sentenza, attraverso alcune documentazioni e l’assistenza legale per separazione consensuale, i coniugi hanno potuto provvedere a questo trasferimento di proprietà, senza l’intervento di un notaio. Nel dettaglio, per poter raggiungere questo scopo, è stato necessario produrre una specifica documentazione, come:

  • la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dell’immobile dei dati catastali e delle planimetrie;
  • la dichiarazione di conformità dell’intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari;
  • la perizia tecnica completa di diversi allegati (come l’attestato di prestazione energetica conosciuto come APE, il certificato di conformità dell’impianto termico, la planimetria e la misura catastale).

A confermare questa sentenza è stato anche il Tribunale di Pesaro. Quest’ultimo ha dichiarato come cessati gli effetti civili del matrimonio ma ha anche evidenziato gli impegni preliminari di vendita e di acquisto. 

Cosa prevede la normativa in ambito di separazioni e divorzi 

Al momento sono possibili tre posizioni a riguardo della cessione della quota immobile a seguito di un divorzio o di una separazione, soprattutto dopo la sentenza delle Sezioni Unite. Tra queste ci sono:

  • quella più restrittiva, che non vede uno spazio possibile per i trasferimenti immobiliari, nonostante siano contenuti nel verbale di separazione;
  • una intermedia che è conosciuta anche come “bifasica“, cioè dove i trasferimenti immobiliari sono possibili se previsti nei verbali di separazione o di divorzio congiunto, ma è necessaria la stipula notarile e le relative documentazioni per l’atto;
  • la più aperta (a sostenuta dalla giurisprudenza) che è definibile come una “negoziazione globale“, dunque i coniugi possono occuparsi dei trasferimenti immobiliari senza rivolgersi a un notaio ma semplicemente all’avvocato e gestendo queste operazioni come dei “contratti della crisi coniugale”.

Separazioni e divorzi: i Trasferimenti patrimoniali e la cessione di immobili a coniugi nei procedimenti in tribunale e nelle procedure veloci.

In considerazione di quanto osservato in precedenza, è il caso di evidenziare che nelle separazioni e nei divorzi oramai è possibile per i coniugi prevedere i trasferimenti patrimoniali, soprattutto per quanto attiene la cessione di immobili o quote degli stessi dall’uno all’altro, come elemento per regolamentare il mantenimento.

Va precisato, tuttavia, quanto segue.

  • Nei giudizi di separazione e di divorzio innanzi i tribunali, i trasferimenti possono avvenire anche direttamente attraverso l’adeguata identificazione dei beni da parte dei legali e la riproduzione del relativo impegno nel verbale che contiene le pattuizioni stabilite dai coniugi. In questo caso, venendo recepito la manifestazione di volontà delle parti davanti ad un pubblico ufficiale quale è il giudice nella circostanza, non si rende necessario procedere con il rogito innanzi il notaio.
  • Nelle procedure veloci invece, il trasferimento non avviene direttamente come per i procedimenti promossi in tribunale, in quanto riportano l’impegno delle parti ad effettuare il trasferimento, che però dovrà essere seguito da un atto formale davanti al notaio. L’impegno è tuttavia da ritenersi definitivo e determinante per i coniugi, in quanto concorrono – come nell’altro caso a regolamentare il mantenimento, eventualmente anche per i figli.

Data la maggiore complessità dell’attività, ovviamente varierà la parcella dei legali nella separazione con trasferimento immobiliare e nei divorzi, questo perché il contenuto degli accordi e/o delle pattuizioni sono più complesse e delicate e concorrono ad un aggravamento della responsabilità professionale dei difensori dei coniugi.

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