Locazione e sfratto

Locazione ad uso abitativo e ad uso diverso, lo sfratto morosità e lo sfratto per finita locazione.

Lo Studio C&P Legal  si occupa di procedure in materia di locazione e grazie alla sua rete capillare di legali, opera in tutta Italia.

LA LOCAZIONE 

La locazione, disciplinata dagli artt. 1571 e seg.c.c. e dalle leggi speciali L. n. 392/1978 e n. 431/1998) è il contratto con cui il proprietario di un immobile (cd. locatore) consente ad un altro soggetto (conduttore o locatario) l’utilizzo ed il godimento della propria unità abitativa per un periodo di tempo limitato determinato dalle parti nel rispetto delle previsioni di legge, ricevendo in cambio un corrispettivo (la cd. “pigione” o “canone”) anch’esso determinato dalle parti nel rispetto delle previsioni normative.

  • Oggetto del contratto di locazione

Le locazioni possono avere ad oggetto un immobile per soddisfare le esigenze abitativa in questo caso sono regolamentate dal codice civile e dalla L. n. 431/1998. Oppure possono riguardare immobili destinati ad attività commerciali (locazione ad uso diverso o ad uso commerciale). In questo caso la disciplina è prevista dal codice civile e dalla L. 392/1978.

  • La scadenza del contratto

Il rapporto locatizio termina o per la naturale scadenza del contratto o per vicende che riguardano l’inadempimento di una delle parti, normalmente il conduttore.

Nel primo caso, il locatore può esercitare due azioni regolamentato dall’art. 657 cpc e cioé l’intimazione di licenza per finita locazione (procedimento volto ad ottenere un titolo per liberare l’immobile prima della scadenza, ma eseguibile solo dopo il decorso dell’intero periodo contrattuale e nel rispetto del termine imposto dal tribunale) ovvero l’intimazione di sfratto per finita locazione (finalizzato ad ottenere il titolo per liberare l’immobile dopo la scadenza del contratto stesso).

Per quanto riguarda il caso del mancato pagamento del canone da parte del conduttore o dell’affittuario, il locatore ha a disposizione o l’azione ordinaria di risoluzione o la procedura sommaria – indubbiamente più celere – costituita dallo sfratto per morosità, disciplinato dall’art. 658 cpc. Se l’inadempimento è a carico del locatore, il conduttore può agire in giudizio per ottenere adeguata tutela e, se del caso, esercitando l’azione di risoluzione e relativo risarcimento danni.

L’assistenza dell’avvocato è necessaria in ogni azione giudiziaria per questo tipo di attività.

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