La decadenza della responsabilità genitoriale e affidamento esclusivo dei figli
La decadenza della responsabilità genitoriale e l’affidamento esclusivo dei figli sono stati esaminati in una recente pronuncia della Cassazione Civile (l’ordinanza n. 29999/2020).
L’analisi della predetta ordinanza costituisce l’occasione per discutere anche dei presupposti dei due istituti.
LA VICENDA OGGETTO DELLA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
Nel caso in esame la Suprema Corte, ha rigettato il ricorso proposto dalla madre contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello.
In particolare, sulla base del presupposto del corretto ragionamento operato dal giudice di secondo grado, la Cassazione ha confermato che il clima conflittuale in seno alla famiglia dipendeva dalla madre. Parimenti ha ritenuto la non sussistenza di condizionamento da parte del padre.
Entrambe le Corti hanno stabilito che il progressivo allontanamento dei figli rispetto alla madre è dipeso dalla condotta di questa.
In una vicenda come quella in esame la Cassazione ha stabilito che quando il giudice, investito della relativa decisione, accerta che un genitore viola i propri doveri arrecando un pregiudizio per i figli, può legittimamente decidere di non pronunciarsi sulla decadenza della responsabilità genitoriale. In questo caso egli focalizza la sua decisione sull’affidamento.
Invero, se il giudicante ritiene che il danno sia rilevante ma non grave può limitarsi ad attribuire un affidamento esclusivo. Mentre se egli ritiene la condotta come altamente pregiudizievole, può adottare i provvedimenti più idonei per la salvaguardia degli interessi dei figli. Può, innanzitutto, disporre l’allontanamento del genitore dalla residenza familiare. Ovvero egli può valutare la sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie il giudicante ha ritenuto preferibile consentire ai figli, anche se minori, di scegliere se decidere o meno di incontrare la madre.
Ma quali sono le condizioni perché si verifichi la decadenza della responsabilità genitoriale e l’affidamento esclusivo?
L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO
L’art. 337 quater c.c. disciplina l’affido esclusivo dei figli per i due genitori. In virtù della detta disposizione il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Il genitore al quale vengono affidati i figli in via esclusiva ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale. Egli può adottare tutte le decisioni anche quelle straordinarie a favore della prole. Può adottare cioè sia le decisioni di maggior interesse ( straordinarie) che quelle ordinarie.
Il genitore non affidatario, invece ha il diritto ed il dovere di attuare una vigilanza sul comportamento dell’altro genitore. In particolare sulla istruzione ed educazione dei figli. In caso di motivi fondati, il genitore non affidatario si può rivolgere al giudice se l’altro genitore avesse adottato delle decisioni contrarie all’interesse e alla condizione di benessere esclusiva dei figli. Cioè tali da compromettere l’equilibrio e lo sviluppo psico fisico.
I casi esemplificativi di quando viene deciso l’affido esclusivo sono previsti dalla giurisprudenza, soprattutto quella di legittimità (Cassazione). Alcune delle decisioni che hanno stabilito i relativi criteri sono le seguenti: Cass. sent. n. 18867/11; Cass. sent. n. 26587/2009; Cass. sent. n. 16593/2008.
Per sapere di più sull’affido dei figli, puoi leggere l’articolo dedicato a questo tema presente sul nostro sito:
“Affidamento esclusivo e condiviso dei figli”
– IPOTESI E CASI CONCRETI
Le ipotesi possono essere:
1) l’incapacità di un genitore a prendersi cura dei figli o ad educarli.
2) il rifiuto del minore di avere rapporti con uno dei genitori.
3) uno scarso interesse all’educazione o all’assistenza dei figli.
4) la inadeguata partecipazione al mantenimento dei figli.
5) la mancata partecipazione alla loro vita quotidiana e alle scelte che li riguardano.
LA DECADENZA DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
La decadenza della responsabilità genitoriale trova la sua disciplina nell’art. 330 c.c.. La norma stabilisce il potere del giudice di adottare tale decisione quando il genitore abbia comportamenti di grave pregiudizio nei confronti dei figli.
Ad esempio se viola i doveri di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza anche morale, dovuta ad una totale assenza, ad un completo disinteresse, o totale irreperibilità. In questi casi la condotta può anche integrare la responsabilità penale ex art. 570 cp. Ciò, a maggior ragione, giustifica l’adozione di un provvedimento ablativo come quello della sospensione o decadenza della responsabilità di genitore.
Altre ipotesi sono l’abuso dei diritti e dei poteri genitoriali. Questa eventualità quando viene arrecato un grave danno ai figli, ovvero se vengono attuati comportamenti violenti davanti o nei confronti dei figli.
In ogni caso il giudice deve utilizzare, come metro di giudizio, sempre quello dell’esclusivo interesse dei figli. Su questo il giudice deve orientare ogni decisione ed adottare il provvedimento più giusto.
- LA PROPOSIZIONE DELLE DUE DOMANDE IN GIUDIZIO
La domanda di affidamento esclusivo e quella di decadenza della responsabilità genitoriale sono giuridicamente differenti e fondate su presupposti diverse. Esse, però, possono essere proposte contestualmente in un medesimo processo.
– La competenza del giudice
Di norma l’affido esclusivo va richiesto in sede di regolamentazione degli interessi del figlio. La problematica emerge solitamente durante una separazione e quindi la relativa competenza spetta al giudice ordinario.
La decadenza della responsabilità dei genitori è invece affidata per legge al Tribunale dei Minori. Ma vanno fatte delle precisazioni!
Il Tribunale per i Minorenni è ritenuto funzionalmente competente a decidere sulla domanda di decadenza. Contestualmente, esso decide sull’affidamento esclusivo del minor. Ciò avviene, se la prima riveste il ruolo di questione pregiudiziale rispetto alla richiesta di affido e sono proposte contestualmente. In tal senso si confronti la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione 9 del 30.12.2016.
Tuttavia la competenza dell’una e dell’altra domanda viene riservata al giudice ordinario qualora sia stato preventivamente intrapreso un giudizio di separazione.
In altre parole quando sorge un conflitto di competenza tra il tribunale ordinario ed il tribunale per i minorenni la problematica viene risolta in base al criterio della prevenzione.
In effetti, alla luce anche dell’art. 38 disp. att. c.c., sussiste la competenza del tribunale ordinario nella sola ipotesi in cui le stesse parti abbiano intrapreso per primo il procedimento ordinario dinanzi a questo giudice (si confronti la sentenza della Cassazione civile, SS.UU. n. 11915 del 28.05.2014).
– I pressuposti
I presupposti per formulare le due domande emergono quando uno dei genitori ritiene che ci sia un pregiudizio grave nei confronti del figlio per un comportamento avuto dall’altro genitore.
Di regola l’interessato propone la domanda di decadenza in via principale per chiedere al giudice un provvedimento grave di elisione del rapporto genitore-figlio.
L’affido esclusivo va proposto invece come domanda subordinata. Ovvero in alternativa alla prima richiesta. Lo scopo è quello di chiedere al giudice che stabilisca una riduzione dell’esercizio della responsabilità sul figlio. Ciò se non dovesse ritenere sussistente le condizioni perché venga adottato il primo tipo di provvedimento.
Anche alla luce di quanto scritto nell’ordinanza in esame, il giudicante può optare per l’adozione della decisione più opportuna per gli interessi del figlio.
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