L’affidamento esclusivo e condiviso dei figli

L'affidamento esclusivo e condiviso dei figli

L’affidamento (esclusivo e condiviso) dei figli e la regolamentazione degli interessi dei figli, soprattutto minori, il mantenimento dri figli, sono tra gli aspetti più importanti e delicati nelle cause in materia di famiglia. L’affido in effetti è considerato tra le decisioni di maggiore interesse per i due genitori.

L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO E CONDIVISO DEI FIGLI IN GENERALE

Nei procedimenti di separazione, divorzio e in quelli attinenti la disciplina dell’affido dei minori fuori dal matrimonio (convivenze di fatto more uxorio), di norma il tribunale dispone l’affido condiviso della prole. L’affidamento condiviso deve essere ritenuta la soluzione preferibile in mancanza di motivi contrari, nell’esclusivo interesse del minore.

  • La disciplina.

Tale disposizione è fondato sulla base di quanto previsto dalla legge n. 50 dell’ 8 febbraio 2006, fondato sul principio della bigenitorialità.

La legge stabilisce che l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori avvenga con l’esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale. Ciò serve per garantire l’integrità nello sviluppo psico fisico dei figli.

L’affidamento esclusivo dei figli, cioè quello ad un solo genitore, è considerata l’eccezione, in conseguenza di gravi motivi che ne giustifichino tale previsione nell’esclusivo interesse dei figli stessi.

La disciplina relativa ai figli è stata fortemente innovata con la Legge 10 dicembre 2012, n. 219. Con il D. Lgs. N. 154/2013 del 28.12.2013 è stato completata l’equiparazione tra figli legittimi e quelli naturali. In altre parole i figli sono trattati ugualmente sia per quel che concerne l’aspetto materiale e morale sia soprattutto per quanto attiene l’ambito giuridico. Risulta abolita così, ogni differenza legale tra i figli, nati dentro o fuori del matrimonio.

In tale contesto è cambiato, con la riforma, anche la nozione di “potestà genitoriale” (nel codice civile ancor definita “patria potestà”), che viene più correttamente definita “responsabilità genitoriale”.

Il nuovo articolo 316 del codice civile disegna una più chiara e profonda responsabilità del genitore, tenuto a vigilare su istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio, fino alla sua raggiunta indipendenza economica, anche in tutti i quei casi in cui non eserciti direttamente tale responsabilità genitoriale (ad esempio perché divorziato o genitore naturale che non vive con il proprio discendente diretto.

  • Le decisioni del tribunale

Il tribunale adotta le decisioni in riferimento ai figli sia in fase di separazione che di divorzio. Le conseguenze del provvedimento che esaurisce la separazione e, prima che intervenga il divorzio, sono definitive. Possono essere rese inefficaci per l’appunto con il divorzio che travolge la separazione stessa.

A prescindere dal divorzio e in caso di circostanze sopravvenute le parti possono ottenere la modifica dei patti della separazione ex art. 710 c.p.c. promuovendo un procedimento che muti gli accordi o le decisione intervenuti con la separazione.

LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERESSI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO – L’affidamento esclusivo e condiviso dei figli per i genitori non sposati

La dedotta Legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha avuto un notevole impatto nella regolamentazione del rapporto fra i figli nati fuori del matrimonio e i loro genitori ed i loro fratelli naturali.

L’art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha innovato il testo dell’art. 38 disp. att. c.c.. Nella nuova formulazione dell’articolo 38 «sono di competenza del Tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.

Per i procedimenti di cui all’articolo 333 c.c. resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316, del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario».

Pertanto i procedimenti di questo tipo sono affidati al tribunale ordinario ed i provvedimenti relativi ai minori sono di spettanza del giudice ordinario salvo che la legge preveda espressamente in maniera diversa.

Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e seguenti c.p.c.

Il mantenimento dei figli e l’affido
  • Conseguenza delle decisioni (statuizioni) del tribunale in ordine all’affidamento dei figli, è indubbiamente la pronuncia sul mantenimento dei figli.
  • In caso di affido esclusivo con permanenza presso un solo genitore “collocatario”, il tribunale attribuisce un mantenimento più oneroso per l’altro genitore. In caso di affido condiviso, il tribunale invece stabilisce un contributo paritario ai due genitori. Impone così l’obbligo di versamento della relativa cifra a favore del genitore presso il quale quotidianamente il figlio dimora.
  • Più raramente il tribunale sentenzia un affidamento condiviso con tempi di permanenza della prole equivalenti tra i due  genitori. In questo caso il contributo al mantenimento è pur determinato dsl tribunale ma in maniera reciproca con conseguente compensazione  del reciproco obbligo.
***
INFORMAZIONI E PREVENTIVO DETTAGLIATO

Per ricevere informazioni di qualsiasi tipo su l’affidamento dei figli, sul mantenimento dei figli oppure per ottenere un preventivo dettagliato contattateci compilando il form o ai nostri recapiti Clicca Qui

Per visionare la sezione “Tariffario” presente sul sito Clicca Qui.

ALTRI SERVIZI

Per conoscere tutti gli altri servizi del nostro studio Premi qui


L’argomento di questo articolo è stato di recente affrontato nei seguenti siti o visualizzato nei seguenti motori di ricerca:

zazoom.it

cassaforense.it

yahoo.com

seekport.com


info@cplegal.eu