IL REDDITO DI CITTADINANZA RILEVA NEL GRATUITO PATROCINIO

Il Reddito di cittadinanza rileva nel gratuito patrocinio. Esso in effetti concorre per il calcolo del reddito complessivo consentito affinché una persona possa ottenere il beneficio del pagamento dei compensi a carico dello stato.

E’ noto, in effetti, che il requisito per poter godere del beneficio è costituito dal reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito (IRPEF). Essa deve risultare dall’ultima dichiarazione dei redditi che non superi il limite di € 11.746,68 (cfr. l’articolo: “I limiti di reddito per il gratuito patrocinio 2021“).

Anche il reddito di cittadinanza costituisce voce di reddito complessivo della persona e del nucleo familiare, anche se concepito come strumento di sostegno a reddito delle famiglie.

IL REDDITO DI CITTADINANZA NEL GRATUITO PATROCINIO

– LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La questione, già nota agli addetti al lavoro, spesso veniva contestata dai richiedenti il beneficio.

Davanti ad espressa interrogazione posta da un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima con Riscontro n. 313 del 30.04.2021, ha così risposto. Essa ha in effetti chiarito che qualsiasi forma di reddito percepito, anche sotto forma di sostegno economico per la famiglia, concorre al limite reddituale annuo ai fini del gratuito patrocinio.

– LE INCERTEZZE LEGATE ALLA NATURA E ALLE CARATTERISTICHE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Molti dubbi sono sorti anche dai tecnici del diritto in quanto la misura del reddito di cittadinanza è esente dal pagamento dell’IRPEF. Peraltro in merito al gratuito patrocinio, il requisito da tenere presente è costituito dal reddito imponibile ai fini dell’Irpef. Concetto definito dall’articolo 3 del Tuir e dall’articolo 76 del D.P.R. n. 115/2002.

– LE PRONUNCE IN MERITO DELLA CASSAZIONE

Sul punto la Corte di Cassazione ha fornito le sue interpretazioni, secondo cui, per la determinazione dei limiti di reddito “rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte. Vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa” (si confronti la sentenza Cass. n. 36362/2010).

L’opinione della Suprema Corte favorevole all’inclusione del reddito di cittadinanza nel novero delle voci di reddito utili per il requisito di accesso al gratuito patrocinio viene confermata da una più recente sentenza, ovvero la sent. Cass. n. 24378/2019.

In questa pronuncia si legge:”si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile“.

– CONCLUSIONI: IL REDDITO DI CITTADINANZA RILEVA NEL GRATUITO PATROCINIO

In conclusione, i percettori di reddito di cittadinanza devono conteggiare gli importi percepiti con questa misura di sostegno economico come se fosse reddito direttamente prodotto. L’interessato lo deve pertanto tenere presente per il calcolo del reddito complessivo percepito nell’anno precedente a quello di richiesta dell’accesso al gratuito patrocinio.

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