RIDUZIONE ASSEGNO MANTENIMENTO PER IL COVID
La riduzione dell’assegno di mantenimento per il Covid è possibile qualora si siano verificati cambiamenti delle condizioni economiche di chi è obbligato al relativo pagamento. Parliamo del mantenimento in generale, sia quello a favore della prole, sia quello a beneficio dell’ex coniuge.
In verità la riduzione è una soluzione ipotizzabile ogni qualvolta si verifichino delle situazioni che determinano una modifica sostanziale del reddito.
In tali circostanze è possibile la revisione dell’assegno, chiedendo la modifica degli accordi o delle statuizioni di separazione o divorzio.
QUAL E’ LA CONDIZIONE PERCHE’ SI POSSA AVERE UNA RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?
La condizione è che ci siano fatti nuovi che portino a diminuzioni reddituali o cali di fatturato.
Più in generale, per consentire l’azione per la riduzione dell’assegno di mantenimento, la legge parla di presenza di “giustificati motivi” dovute a situazioni nuove. Esse sono individuabili in mutamenti delle vicende personali (ad esempio l’insorgenza di una malattia o un’invalidità) o della condizione economica per qualsiasi ragione.
Se questa è la regola generale è chiaro che una crisi generalizzata come quella scaturente dal Covid-19 non può non giustificare un eventuale ricorso per la modifica delle previsioni economiche del mantenimento da parte del soggetto obbligato allorquando questi si trovi ad aver subito una riduzione del guadagno.
E’ altrettanto chiaro che le problematiche lamentate dal ricorrente e le su riduzioni di guadagno dovranno sempre essere puntualmente documentate. Pena il rigetto della domanda di riduzione dell’assegno.
QUALI SONO LE VALUTAZIONI OPERATE DAL TRIBUNALE PER AUTORIZZARE LA RIDUZIONE?
Il tribunale adito procederà alla revisione della previsioni economiche tenendo presente la sussistenza dei cambiamenti dichiarati dalla parte richiedente. Tuttavia esso opererà le dovute valutazioni rapportandole alla situazione pregressa e alle effettive e concrete condizioni economiche delle due parti.
In effetti la riduzione dell’assegno sarà possibile solo qualora la diminuzione reddituale sia apprezzabile. Sarà peraltro necessario che non ci sia, nonostante questa, un forte squilibrio tra i redditi dei due ex coniugi.
La recente ordinanza n. 975 del 20 gennaio 2021 emessa dalla Corte di Cassazione ha esaminato il caso in esame. La pronuncia tuttavia è riferita limitatamente al mantenimento disposto a favore dell’ex coniuge.
La Corte nello specifico ha confermato le pronunce precedenti dei giudici di merito che escludevano la riduzione dell’assegno per la persistenza di disparità di condizioni economiche tra i coniugi, nonostante la diminuzione patrimoniale lamentata dal ricorrente.
Nello specifico la Cassazione ha evidenziato che «la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell‘art. 156 cod. civ., l’assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio».
In conclusione la riduzione dell’assegno di mantenimento per il Covid è possibile, ma esaminando in maniera specifica le vicende e le situazioni personali di ciascuna parte.
Si rammenta peraltro che la procedura è prevista e diciplinata dall’art. 710 cpc a cui si rinvia.
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