Esterovestizione e rischi: cosa sapere prima di aprire una società a Dubai

Negli ultimi anni Dubai è divenuta una delle destinazioni privilegiate da imprenditori, liberi professionisti e lavoratori autonomi italiani interessati a un regime fiscale meno gravoso.

Nella prassi, però, l’approccio adottato si rivela frequentemente viziato in partenza: si guarda al risultato fiscale senza considerare i presupposti sostanziali richiesti dall’ordinamento italiano.

La società emiratina viene percepita come soluzione definitiva alla questione fiscale, mentre nella maggior parte dei casi rappresenta soltanto il punto di partenza di una contestazione di esterovestizione.

Le pretese erariali che ne derivano superano frequentemente le centinaia di migliaia di euro.

La casistica è ampia e merita un esame ordinato dei profili rilevanti, rivolto ai soggetti che intendano valutare la costituzione di una struttura societaria negli Emirati.

Il concetto di esterovestizione

Per esterovestizione si intende la localizzazione fittizia della residenza fiscale in una giurisdizione estera quando l’attività, nella sostanza, è amministrata dall’Italia.

La definizione è chiara sul piano teorico; in concreto, l’individuazione del criterio di collegamento prevalente lascia spazio a valutazioni discrezionali significative.

Il riferimento normativo è l’articolo 73, comma 3, del TUIR, che individua tre criteri alternativi di collegamento territoriale: sede legale, sede dell’amministrazione e oggetto principale dell’attività.

A fronte di una formulazione normativa ampia, la giurisprudenza ha valorizzato in misura crescente il criterio sostanziale della sede dell’amministrazione.

Lo stesso orientamento è stato fatto proprio dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 28/E del 2006, tuttora richiamata nella prassi accertativa.

Sul piano applicativo la conseguenza è immediata: la licenza rilasciata da una Free Zone emiratina, di per sé, non incide sulla qualificazione fiscale della società se le decisioni strategiche continuano a essere assunte in Italia.

Le ragioni dell’attenzione rivolta agli Emirati

La ragione è di ordine economico, prima ancora che giuridico.

L’introduzione della Corporate Tax al 9%, in vigore dal giugno 2023, ha modificato il quadro: gli Emirati non possono più essere qualificati come giurisdizione a fiscalità nulla.

Il differenziale rispetto all’IRES italiana al 24%, cui si somma l’IRAP, resta nondimeno rilevante.

È in questo scarto che si concentra l’attenzione dell’amministrazione finanziaria.

Le verifiche su strutture societarie emiratine si sono intensificate negli ultimi due esercizi, come segnalato anche nelle relazioni operative della Guardia di Finanza.

Lo scambio di informazioni previsto dal Common Reporting Standard, cui gli Emirati Arabi Uniti aderiscono dal 2018, consente all’amministrazione finanziaria italiana di acquisire dati relativi a rapporti bancari, titolari effettivi e movimentazioni patrimoniali.

L’assunto secondo cui le informazioni bancarie detenute negli Emirati sarebbero inaccessibili al Fisco italiano non corrisponde più al quadro normativo vigente.

Gli indicatori rilevanti in sede di accertamento

L’accertamento si articola tipicamente su più livelli di analisi, dall’individuazione del centro decisionale fino alla verifica della sostanza economica della struttura estera.

Il primo elemento riguarda il Place of Effective Management: dove si riuniscono gli amministratori, da dove partono le comunicazioni decisionali, dove vengono firmati i contratti rilevanti.

A questo si aggiunge la situazione personale dell’amministratore o del socio unico.

Permanenza in Italia, famiglia in Italia, abitazione principale in Italia: in presenza di questi elementi, la tenuta della struttura emiratina è fragile.

Assume infine carattere decisivo la sostanza economica nella giurisdizione estera, intesa come ufficio operativo, personale dipendente, costi locali ricorrenti e movimentazioni bancarie effettive.

Una struttura priva di tali elementi non supera, di regola, una verifica condotta sui criteri sostanziali.

Un profilo regolarmente sottovalutato in fase di pianificazione riguarda la tracciabilità digitale.

Tabulati telefonici, log di accesso ai conti bancari online e metadati di posta elettronica costituiscono, oggi, una delle principali fonti probatorie utilizzate in sede di verifica.

L’accesso ricorrente all’home banking estero da IP italiani costituisce, nelle verifiche più recenti, uno degli elementi probatori più ricorrenti nei processi verbali di constatazione.

Le conseguenze di una contestazione

Le conseguenze meritano un’analisi distinta, sia sul piano patrimoniale sia su quello penale.

La componente sanzionatoria, sia amministrativa sia penale, è spesso assente dalla rappresentazione commerciale di queste operazioni.

Il primo effetto è la riqualificazione dei redditi societari come prodotti in Italia, con applicazione retroattiva di IRES e IRAP per tutti i periodi d’imposta accertabili. Si aggiungono le sanzioni amministrative, fissate dal legislatore in una forbice compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta evasa, oltre agli interessi. In un caso tipo con imposta evasa di 50.000 euro, l’esborso complessivo tra imposte, sanzioni al 100% e interessi può superare agevolmente i 110.000 euro per ciascuna annualità accertata.

Qualora l’imposta evasa superi la soglia di 100.000 euro per singolo periodo d’imposta, trova applicazione il reato di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. 74/2000, con pene detentive fino a quattro anni e sei mesi. In presenza di artifici contabili di maggiore complessità si configura la diversa fattispecie di omessa dichiarazione, disciplinata dall’articolo 5 del medesimo decreto.

Sul medio periodo, il vantaggio fiscale ottenuto senza i presupposti sostanziali viene quasi sempre eroso, e superato, dal costo della contestazione.

Il caso Dolce & Gabbana e gli orientamenti giurisprudenziali

Il precedente più noto è la vicenda Dolce & Gabbana. Tra il 2008 e il 2014, i due stilisti furono coinvolti in un contenzioso tributario e penale di particolare complessità, originato dalla contestata esterovestizione della società lussemburghese Gado Srl.

La Cassazione, con la sentenza n. 43809/2015, ha escluso in via definitiva la sussistenza dell’esterovestizione, richiamando la distinzione tra sede di direzione effettiva e luogo di mera assunzione delle decisioni strategiche dei soci.

Il procedimento, tuttavia, si è protratto per circa sei anni, con condanne pronunciate nei due gradi di merito.

L’orientamento della Corte di Cassazione si è ulteriormente consolidato in pronunce successive, tra cui Cass. n. 2869/2013 e Cass. n. 33234/2018, che hanno chiarito come la sede dell’amministrazione debba essere individuata nel luogo in cui si svolge in concreto la direzione e il coordinamento dell’attività sociale, a prescindere dalle risultanze formali.

Da questa vicenda emerge un dato significativo.

Anche un esito favorevole nel merito non elimina gli effetti di una contestazione di esterovestizione: il contenzioso può protrarsi per anni e produrre conseguenze reputazionali e patrimoniali difficilmente reversibili.

I costi della prevenzione restano sensibilmente inferiori a quelli della difesa successiva.

La strutturazione corretta dell’operazione

L’apertura di una società a Dubai non costituisce, di per sé, una condotta illegittima.

Tale qualificazione interviene esclusivamente nei casi in cui il soggetto pretenda di beneficiare del regime emiratino mantenendo integralmente i propri legami personali ed economici con il territorio italiano.

Per questa ragione si suggerisce di affrontare il trasferimento come un progetto complessivo e non come un mero espediente fiscale.

Sul piano pratico, ciò richiede il trasferimento effettivo della residenza fiscale personale negli Emirati, con ottenimento dell’Emirates ID, rilascio del visto di residenza e rispetto della soglia dei 183 giorni di permanenza.

Sul versante italiano è altrettanto necessaria la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e la contestuale iscrizione all’AIRE.

A questi adempimenti formali si affiancano elementi di sostanza non meno rilevanti: un contratto di locazione effettivo, utenze attive e una reale operatività dei conti correnti locali.

Per un inquadramento operativo delle scelte preliminari, in particolare della distinzione tra Free Zone e Mainland e dei requisiti di residenza fisica, può essere utile consultare risorse specialistiche redatte da professionisti operativi negli Emirati.

Il discrimine, in ogni accertamento, è la coerenza tra impianto documentale e situazione di fatto. Quando le due dimensioni divergono, prevale la seconda.

Una panoramica di riferimento sul tema è disponibile nella pagina dedicata all’apertura di una società a Dubai curata da Diego Granese, consulente e imprenditore internazionale con sede operativa negli Emirati Arabi Uniti.

Errori ricorrenti nella prassi

Tra le configurazioni più frequenti si segnala, anzitutto, il mantenimento di una clientela esclusivamente italiana fatturata dalla società emiratina, in assenza di qualsiasi struttura operativa locale.

In sede di verifica, questa configurazione è tra le più rapidamente riqualificabili sul piano probatorio.

Strettamente connessa è la prosecuzione dell’attività dal territorio italiano in modalità da remoto.

Il consolidamento del lavoro da remoto non ha trovato corrispondenza sul piano fiscale: i criteri di collegamento territoriale restano quelli definiti dall’articolo 73 TUIR e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Un ulteriore profilo critico riguarda la gestione dei rapporti bancari, poiché la movimentazione del conto societario emiratino da dispositivi italiani genera evidenze digitali facilmente acquisibili.

Si segnala infine il ricorso a service provider che propongono pacchetti integrati a costo contenuto: nella maggior parte dei casi, tali soluzioni non risultano idonee a superare una verifica fondata sul criterio della sostanza.

Un approccio fondato sulla sostanza

Quando il trasferimento è effettivo sul piano personale e la struttura societaria dispone di sostanza economica autonoma, l’operazione è pienamente legittima.

La criticità non riguarda il regime fiscale emiratino, che è conforme agli standard internazionali, ma l’utilizzo strumentale dello stesso da parte di chi non intenda modificare in concreto il proprio centro di interessi.

Lo stabilimento effettivo della propria residenza all’estero richiede tempo, risorse e una pianificazione che non si esaurisce nella permanenza di pochi giorni finalizzata alla costituzione societaria e alla sottoscrizione del contratto di locazione.

È un percorso che incide sulla quotidianità, sui rapporti personali e sull’identità professionale del soggetto.

Chi affronta il processo nella sua interezza trova negli Emirati un contesto adeguato.

Per chi vi cerca invece una scorciatoia documentale, l’esito accertativo, in presenza dei flussi informativi oggi attivi tra le due giurisdizioni, è statisticamente probabile entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento.


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